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Rateizzazione a richiesta "documentata"

La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento - Rateizzazione a richiesta "documentata"

Nel caso in cui i debiti ricompresi in ciascuna domanda di rateizzazione siano di importo superiore a 120 mila euro oppure se, per somme pari o inferiori a 120 mila euro, il contribuente intenda richiedere un numero maggiore di rate (fino a 120 rate) la dilazione può essere concessa se viene documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria secondo i nuovi criteri fissati dal Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, in attuazione del D.Lgs n. 110/2024 (che ha modificato l’art. 19 del DPR n. 602/1973).

In particolare, è necessario che i contribuenti persone fisiche o titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato, alleghino alla domanda di rateizzazione la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare.

Se invece il contribuente che chiede una dilazione è un soggetto diverso dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato (per esempio, società di capitali, società di persone, un’associazione o una fondazione), insieme all’istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare (cfr. paragrafo "Condomini" di seguito):

  • la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economico-finanziaria determinata dal valore dell’Indice di liquidità;
  • il numero di rate concedibili in relazione al valore dell’Indice Alfa.

I condomini devono invece allegare la documentazione contabile necessaria a verificare il valore dell’Indice Beta, (cfr. paragrafo "Condomini" di seguito); mentre le Pubbliche Amministrazioni dovranno dichiarare la carenza di liquidità (cfr. paragrafo "Amministrazioni pubbliche" di seguito).

Le domande devono essere presentate secondo le modalità descritte nel capitolo 6.

Visita la pagina del sito con il simulatore.

Per l'immagine si prenda visione della guida in formato pdf.

Persone fisiche o titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato

Per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se è superiore a 1 il valore del seguente rapporto:

N= Debito / ISEE mensile * Coefficiente %

dove:

  • N: è il numero massimo di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro. In presenza di valori decimali, il risultato viene sempre arrotondato per eccesso all’unità superiore;
  • Debito: è l’importo da rateizzare + importo debito residuo eventualmente già in rateazione; nella determinazione dell’importo del “Debito” dovrà essere considerato, oltre all’importo delle somme oggetto della richiesta di rateizzazione (comprensive degli interessi di mora, oneri riscossione, spese di esecuzione e di notifica) anche quello residuo di eventuali altre rateizzazioni ancora in corso intestate al medesimo soggetto richiedente;
  • ISEE mensile: ISEE/12;
  • Coefficiente%: valore rilevabile, in funzione dell’ISEE, dalla colonna B della relativa tabella.

Ricapitolando, per le somme di importo fino a 120 mila euro:

  • se il valore N è superiore a 84, il numero di rate concedibili è ricompreso da un minimo di 85 a un massimo di 120;
  • se il valore N è pari o inferiore a 84, il numero massimo di rate concedibili è pari a 84 in applicazione della disposizione di salvaguardia prevista dall'art. 6 del Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024.

Per le somme di importo superiore a 120 mila euro:

  • se il valore N è superiore a 1, il numero massimo di rate concedibili è 120;
  • la rateizzazione non può essere concessa se il valore N è pari a 1.

Soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato

Per questi soggetti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se il valore dell’Indice di liquidità, è inferiore a 1.

L’Indice di liquidità è determinato dal rapporto tra la somma della liquidità differita e della liquidità corrente ed il valore del passivo corrente.

Per quanto riguarda, invece, il numero massimo di rate concedibili è necessario far riferimento al valore dell’Indice Alfa, calcolato moltiplicando per 100 il rapporto tra il debito e il valore della produzione.

Nel calcolo di tale Indice, qualora il totale del valore della produzione (o del valore dei ricavi e proventi) si riferisca ad un periodo infrannuale, l’importo da considerare quale denominatore nel calcolo dell’Indice Alfa è determinato:

  • utilizzando la formula (totale valore produzione o ricavi e proventi infrannuale/numero di mesi cui si riferisce tale valore) x 12;
  • oppure, qualora il contribuente ritenga che la precedente modalità non sia idonea a rappresentare correttamente la situazione economico-patrimoniale dell’impresa, utilizzando il totale del valore della produzione o dei ricavi e proventi relativo all’ultimo esercizio chiuso.

Il numero massimo di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro, è pari a quello risultante, in funzione del valore dell’Indice Alfa come sopra calcolato, dalla colonna B della relativa tabella.

Ricapitolando, per le somme di importo fino a 120 mila euro:

  • se il valore dell’Indice di liquidità è inferiore a 1 e il valore dell’Indice Alfa è superiore a 65, il numero di rate concedibili è compreso da un minimo di 85 a un massimo di 120;
  • se il valore dell’Indice di liquidità è pari o superiore a 1 oppure il valore dell’Indice Alfa è pari o inferiore a 65, il numero massimo di rate concedibili è pari a 84, in applicazione della disposizione di salvaguardia prevista dall'art. 6 del Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024.

Per le somme di importo superiore a 120 mila euro:

  • se il valore dell’Indice di liquidità è inferiore a 1, il numero massimo di rate concedibili è pari a quello risultante, in funzione del valore dell’Indice Alfa, dalla colonna B della precedente tabella;
  • la rateizzazione non può essere concessa se il valore dell’Indice di liquidità è pari o superiore a 1.

Condomini

Per i condomini, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se l’Indice Beta è superiore al 10%.

Tale indice corrisponde al valore, espresso in percentuale, risultante dalla formula (debito/entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell’ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell’art. 1130-bis del C.C. e approvato dall’assemblea condominiale) x 100. 

Il numero massimo di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro, è pari a quello risultante, in funzione del valore dell’Indice Beta come sopra calcolato, dalla colonna B della relativa tabella.

Ricapitolando, per le somme di importo fino a 120 mila euro:

  • se il valore dell’Indice Beta è superiore al 30%, il numero di rate concedibili è ricompreso da un minimo di 85 ad un massimo di 120;
  • il numero massimo di rate concedibili è pari a 84 se il valore dell’Indice Beta è pari o inferiore al 30%, in applicazione della disposizione di salvaguardia prevista dall’art. 6 del Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024.

Per le somme di importo superiore a 120 mila euro:

  • se il valore dell’Indice Beta è superiore al 10%, il numero massimo di rate concedibili è pari a quello risultante, in funzione del valore dell’Indice Beta, dalla colonna B della precedente tabella;
  • la rateizzazione non può essere concessa se il valore dell’Indice Beta è pari o inferiore al 10%.

Amministrazioni pubbliche

Per le amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001), la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata in ogni caso sussistente in presenza di una dichiarazione redatta dal legale rappresentante o dell’organo amministrativo di vertice dell’Ente, da cui risulti la carenza della liquidità necessaria a effettuare il pagamento in unica soluzione.

In tal caso, indipendentemente dall’importo oggetto della richiesta di rateizzazione e fermo restando l’importo minimo di 50 euro di ciascuna rata, la dilazione viene concessa nel numero di 120 rate salvo che la Pubblica Amministrazione non ne abbia richiesto un numero inferiore.