Rateizzazione a richiesta "documentata"
La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento - Rateizzazione a richiesta "documentata"
Nel caso in cui i debiti ricompresi in ciascuna domanda di rateizzazione siano di importo superiore a 120 mila euro oppure se, per somme pari o inferiori a 120 mila euro, il contribuente intenda richiedere un numero maggiore di rate (fino a 120 rate) la dilazione può essere concessa se viene documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria secondo i nuovi criteri fissati dal Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, in attuazione del D.Lgs n. 110/2024 (che ha modificato l’art. 19 del DPR n. 602/1973).
In particolare, è necessario che i contribuenti persone fisiche o titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato, alleghino alla domanda di rateizzazione la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare.
Se invece il contribuente che chiede una dilazione è un soggetto diverso dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato (per esempio, società di capitali, società di persone, un’associazione o una fondazione), insieme all’istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare (cfr. paragrafo "Condomini" di seguito):
- la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economico-finanziaria determinata dal valore dell’Indice di liquidità;
- il numero di rate concedibili in relazione al valore dell’Indice Alfa.
I condomini devono invece allegare la documentazione contabile necessaria a verificare il valore dell’Indice Beta, (cfr. paragrafo "Condomini" di seguito); mentre le Pubbliche Amministrazioni dovranno dichiarare la carenza di liquidità (cfr. paragrafo "Amministrazioni pubbliche" di seguito).
Le domande devono essere presentate secondo le modalità descritte nel capitolo 6.
ATTENZIONE
Nel caso di richieste di rateizzazione “documentata” di importo fino a 120 mila euro per le quali, sulla base dell’analisi della documentazione presentata non risulti sussistente la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria oppure il numero delle rate concedibili risulti inferiore a quello massimo previsto in caso di istanza “su semplice richiesta”, AdeR dovrà comunque concedere il numero massimo di rate previsto per le rateizzazioni “su semplice richiesta” (ossia 84 rate per le istanze presentate negli anni 2025 e 2026).
IMPORTANTE
Per agevolare i contribuenti, AdeR, in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, ha messo a disposizione dei contribuenti sul sito internet un simulatore per calcolare il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo della rata.
Dopo aver indicato l'importo del debito da rateizzare e quello residuo di eventuali altri piani attivi, i contribuenti persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato dovranno inserire il valore ISEE.
Tutti gli altri soggetti dovranno indicare i valori contabili necessari per il calcolo degli specifici indicatori che, in relazione alla natura del contribuente, determinano la sussistenza o meno della situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria e il numero massimo di rate concedibili (Indice di liquidità, Indice Alfa e Indice Beta).
Visita la pagina del sito con il simulatore.
Per l'immagine si prenda visione della guida in formato pdf.
Persone fisiche o titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato
Per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se è superiore a 1 il valore del seguente rapporto:
N= Debito / ISEE mensile * Coefficiente %
dove:
- N: è il numero massimo di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro. In presenza di valori decimali, il risultato viene sempre arrotondato per eccesso all’unità superiore;
- Debito: è l’importo da rateizzare + importo debito residuo eventualmente già in rateazione; nella determinazione dell’importo del “Debito” dovrà essere considerato, oltre all’importo delle somme oggetto della richiesta di rateizzazione (comprensive degli interessi di mora, oneri riscossione, spese di esecuzione e di notifica) anche quello residuo di eventuali altre rateizzazioni ancora in corso intestate al medesimo soggetto richiedente;
- ISEE mensile: ISEE/12;
- Coefficiente%: valore rilevabile, in funzione dell’ISEE, dalla colonna B della relativa tabella.
Ricapitolando, per le somme di importo fino a 120 mila euro:
- se il valore N è superiore a 84, il numero di rate concedibili è ricompreso da un minimo di 85 a un massimo di 120;
- se il valore N è pari o inferiore a 84, il numero massimo di rate concedibili è pari a 84 in applicazione della disposizione di salvaguardia prevista dall'art. 6 del Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024.
Per le somme di importo superiore a 120 mila euro:
- se il valore N è superiore a 1, il numero massimo di rate concedibili è 120;
- la rateizzazione non può essere concessa se il valore N è pari a 1.
Soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato
Per questi soggetti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se il valore dell’Indice di liquidità, è inferiore a 1.
L’Indice di liquidità è determinato dal rapporto tra la somma della liquidità differita e della liquidità corrente ed il valore del passivo corrente.
Per quanto riguarda, invece, il numero massimo di rate concedibili è necessario far riferimento al valore dell’Indice Alfa, calcolato moltiplicando per 100 il rapporto tra il debito e il valore della produzione.
Indice Alfa = (debito complessivo / valore della produzione) x 100.
Per le ditte individuali in contabilità ordinaria nel calcolo dell’Indice Alfa al denominatore va indicato il totale valore dei ricavi e proventi.
Nella determinazione dell’importo del “Debito” va considerato, oltre all’importo delle somme oggetto della richiesta di rateizzazione (comprensive degli interessi di mora, oneri riscossione, spese di esecuzione e di notifica) anche quello residuo di eventuali altre rateizzazioni ancora in corso intestate al medesimo soggetto richiedente.
Nel calcolo di tale Indice, qualora il totale del valore della produzione (o del valore dei ricavi e proventi) si riferisca ad un periodo infrannuale, l’importo da considerare quale denominatore nel calcolo dell’Indice Alfa è determinato:
- utilizzando la formula (totale valore produzione o ricavi e proventi infrannuale/numero di mesi cui si riferisce tale valore) x 12;
- oppure, qualora il contribuente ritenga che la precedente modalità non sia idonea a rappresentare correttamente la situazione economico-patrimoniale dell’impresa, utilizzando il totale del valore della produzione o dei ricavi e proventi relativo all’ultimo esercizio chiuso.
Il numero massimo di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro, è pari a quello risultante, in funzione del valore dell’Indice Alfa come sopra calcolato, dalla colonna B della relativa tabella.
Ricapitolando, per le somme di importo fino a 120 mila euro:
- se il valore dell’Indice di liquidità è inferiore a 1 e il valore dell’Indice Alfa è superiore a 65, il numero di rate concedibili è compreso da un minimo di 85 a un massimo di 120;
- se il valore dell’Indice di liquidità è pari o superiore a 1 oppure il valore dell’Indice Alfa è pari o inferiore a 65, il numero massimo di rate concedibili è pari a 84, in applicazione della disposizione di salvaguardia prevista dall'art. 6 del Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024.
Per le somme di importo superiore a 120 mila euro:
- se il valore dell’Indice di liquidità è inferiore a 1, il numero massimo di rate concedibili è pari a quello risultante, in funzione del valore dell’Indice Alfa, dalla colonna B della precedente tabella;
- la rateizzazione non può essere concessa se il valore dell’Indice di liquidità è pari o superiore a 1.
Nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi, altro evento eccezionale, che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile adibito:
- ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare
- a studio professionale o sede dell’impresa
la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.
In questo caso, indipendentemente dall’importo oggetto della richiesta di rateizzazione e fermo restando l’importo di ciascuna rata non inferiore a 50 euro, la dilazione viene concessa nel numero di 120 rate salvo che il contribuente non ne abbia richiesto un numero inferiore.
Condomini
Per i condomini, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se l’Indice Beta è superiore al 10%.
Tale indice corrisponde al valore, espresso in percentuale, risultante dalla formula (debito/entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell’ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell’art. 1130-bis del C.C. e approvato dall’assemblea condominiale) x 100.
Nella determinazione dell’importo del "Debito" va considerato, oltre all’importo delle somme oggetto della richiesta di rateizzazione (comprensive degli interessi di mora, oneri riscossione, spese di esecuzione e di notifica) anche quello residuo di eventuali altre rateizzazioni ancora in corso intestate al medesimo soggetto richiedente.
Il numero massimo di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro, è pari a quello risultante, in funzione del valore dell’Indice Beta come sopra calcolato, dalla colonna B della relativa tabella.
Ricapitolando, per le somme di importo fino a 120 mila euro:
- se il valore dell’Indice Beta è superiore al 30%, il numero di rate concedibili è ricompreso da un minimo di 85 ad un massimo di 120;
- il numero massimo di rate concedibili è pari a 84 se il valore dell’Indice Beta è pari o inferiore al 30%, in applicazione della disposizione di salvaguardia prevista dall’art. 6 del Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024.
Per le somme di importo superiore a 120 mila euro:
- se il valore dell’Indice Beta è superiore al 10%, il numero massimo di rate concedibili è pari a quello risultante, in funzione del valore dell’Indice Beta, dalla colonna B della precedente tabella;
- la rateizzazione non può essere concessa se il valore dell’Indice Beta è pari o inferiore al 10%.
Amministrazioni pubbliche
Per le amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001), la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata in ogni caso sussistente in presenza di una dichiarazione redatta dal legale rappresentante o dell’organo amministrativo di vertice dell’Ente, da cui risulti la carenza della liquidità necessaria a effettuare il pagamento in unica soluzione.
In tal caso, indipendentemente dall’importo oggetto della richiesta di rateizzazione e fermo restando l’importo minimo di 50 euro di ciascuna rata, la dilazione viene concessa nel numero di 120 rate salvo che la Pubblica Amministrazione non ne abbia richiesto un numero inferiore.