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Quando è possibile rateizzare

La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento - Quando è possibile rateizzare

Ambito oggettivo: cosa è dilazionabile e cosa non lo è

Le somme richieste negli avvisi e nelle cartelle di pagamento possono essere oggetto di rateizzazione, con la sola eccezione delle casistiche che vedremo dopo nel dettaglio.

L’art. 19 del DPR n. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. n. 110/2024, stabilisce che rientrano nell’ambito applicativo della rateizzazione le somme iscritte a ruolo da:

  • Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità  amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;

  • altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato, comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione; sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti.

Sono invece escluse dall’ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione:

  • (a.) se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto. 
    Tale preclusione:
     
    • opera in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022; in tal caso il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato;

    • può essere sanata se il debito era ricompreso, invece, in una  precedente rateizzazione riferita ad una richiesta presentata fino al 15 luglio 2022; in tal caso il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, viene versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta;

  • (b.) se riferite ai cosiddetti "debiti non dilazionabili", cioè debiti che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili: per esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il recupero degli aiuti di stato (sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco dei tributi e dei tipi di imposta interessati).

  • (c.) se affidate da quegli Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR il potere di rateizzare i loro crediti (sul sito internet di AdeR nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l'elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti);

  • (d.) oggetto della c.d. "Rottamazione ter" o della misura agevolativa del "Saldo e stralcio" (artt. 3 e 5 del DL n. 119/2018 o dall’art. 1, commi 190 e 193, della Legge n. 145/2018 o dall’art. 16-bis del DL n. 34/2019), per le quali si è determinata l’inefficacia della misura per il mancato/insufficiente/ tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall’anno 2020 e non sia stata presentata e accolta una dichiarazione di adesione alla Rottamazione-quater.

Presupposti per accedere alla rateizzazione

Per accedere al beneficio della rateizzazione, in sede di presentazione della richiesta, a seconda dei casi, il contribuente deve:

  • dichiarare di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria che gli impedisce di far fronte in un’unica soluzione al pagamento del debito nel caso in cui stia richiedendo la dilazione del pagamento di somme d’importo pari o inferiore a 120 mila euro e nel numero massimo di 84 rate per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026. Il numero massimo di rate salirà a 96 per le istanze che saranno presentate negli anni 2027 e 2028 e successivamente a 108 per le istanze presentate dal 2029;

  • comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria nei casi in cui stia richiedendo la dilazione del pagamento di:
    • somme di importo pari o inferiore a 120 mila euro per un numero di rate da 85 a 120 nel 2025 e nel 2026, da 97 a 120 nel 2027 e 2028, da 109 a 120 dal 2029;

    • somme di importo superiore a 120 mila euro, indipendentemente dal numero di rate richiesto;
  • comprovare il peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economico-finanziaria, nel caso in cui per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso indipendentemente dal relativo importo e a condizione che lo stesso non sia già stato prorogato e non sia già decaduto.