Quando è possibile rateizzare
La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento - Quando è possibile rateizzare
Ambito oggettivo: cosa è dilazionabile e cosa non lo è
Le somme richieste negli avvisi e nelle cartelle di pagamento possono essere oggetto di rateizzazione, con la sola eccezione delle casistiche che vedremo dopo nel dettaglio.
L’art. 19 del DPR n. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. n. 110/2024, stabilisce che rientrano nell’ambito applicativo della rateizzazione le somme iscritte a ruolo da:
- Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;
- altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato, comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione; sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti.
Somme iscritte a ruolo
Le somme che risultano dovute dal contribuente, a seguito dei controlli effettuati dagli Enti creditori (Agenzia delle entrate, INPS, Regioni, Comuni) e non sono state pagate (in tutto o in parte), vengono iscritte a ruolo e trasmesse ad AdeR per la riscossione.
Il ruolo è un elenco predisposto dagli Enti creditori e trasmesso ad AdeR con i nominativi dei debitori, la tipologia del credito da riscuotere e le relative somme dovute.
Per “somme iscritte a ruolo” si intendono anche quelle affidate in riscossione ad AdeR contenute negli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate (articolo 29, comma 1, lettera a), del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010), degli Enti locali (articolo 1, commi da 784 a 813, della Legge n. 160/2019) e negli avvisi di addebito emessi dall’INPS (articolo 30, comma 1, del medesimo DL n. 78/2010).
Sono invece escluse dall’ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione:
- (a.) se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto.
Tale preclusione:
- opera in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022; in tal caso il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato;
- può essere sanata se il debito era ricompreso, invece, in una precedente rateizzazione riferita ad una richiesta presentata fino al 15 luglio 2022; in tal caso il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, viene versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta;
- opera in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022; in tal caso il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato;
- (b.) se riferite ai cosiddetti "debiti non dilazionabili", cioè debiti che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili: per esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il recupero degli aiuti di stato (sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco dei tributi e dei tipi di imposta interessati).
- (c.) se affidate da quegli Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR il potere di rateizzare i loro crediti (sul sito internet di AdeR nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l'elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti);
- (d.) oggetto della c.d. "Rottamazione ter" o della misura agevolativa del "Saldo e stralcio" (artt. 3 e 5 del DL n. 119/2018 o dall’art. 1, commi 190 e 193, della Legge n. 145/2018 o dall’art. 16-bis del DL n. 34/2019), per le quali si è determinata l’inefficacia della misura per il mancato/insufficiente/ tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall’anno 2020 e non sia stata presentata e accolta una dichiarazione di adesione alla Rottamazione-quater.
Attenzione: Sulla base delle modifiche introdotte dal c.d. DL Aiuti (dal DL n. 50/2022) la decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più debiti, non preclude, invece, la possibilità di chiedere e ottenere la rateizzazione per debiti diversi da quelli già ricompresi in una rateizzazione decaduta (comma 3-ter dell’art. 19 del DPR n. 602/1973 introdotto dall’art. 15-bis, comma 1, del DL n. 50/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022).
Inoltre, la Legge n. 197/2022, art.1, commi da 231 a 252, non preclude, la possibilità di richiedere la rateizzazione per quei debiti per i quali è stata richiesta ed accolta la c.d. "Rottamazione-quater" e si sia determinata l’inefficacia della misura agevolativa per il mancato pagamento di una delle rate del piano agevolativo; ciò, naturalmente, fatto salvo non ricorra una delle condizioni di esclusione di cui ai precedenti punti a., b., c.
Presupposti per accedere alla rateizzazione
Per accedere al beneficio della rateizzazione, in sede di presentazione della richiesta, a seconda dei casi, il contribuente deve:
- dichiarare di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria che gli impedisce di far fronte in un’unica soluzione al pagamento del debito nel caso in cui stia richiedendo la dilazione del pagamento di somme d’importo pari o inferiore a 120 mila euro e nel numero massimo di 84 rate per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026. Il numero massimo di rate salirà a 96 per le istanze che saranno presentate negli anni 2027 e 2028 e successivamente a 108 per le istanze presentate dal 2029;
- comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria nei casi in cui stia richiedendo la dilazione del pagamento di:
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- somme di importo pari o inferiore a 120 mila euro per un numero di rate da 85 a 120 nel 2025 e nel 2026, da 97 a 120 nel 2027 e 2028, da 109 a 120 dal 2029;
- somme di importo superiore a 120 mila euro, indipendentemente dal numero di rate richiesto;
- somme di importo pari o inferiore a 120 mila euro per un numero di rate da 85 a 120 nel 2025 e nel 2026, da 97 a 120 nel 2027 e 2028, da 109 a 120 dal 2029;
- comprovare il peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economico-finanziaria, nel caso in cui per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso indipendentemente dal relativo importo e a condizione che lo stesso non sia già stato prorogato e non sia già decaduto.
La condizione di “temporaneità” rappresenta l’elemento essenziale su cui si basa l’istituto della rateizzazione. È infatti indispensabile e determinante che il contribuente dichiari, o in alcuni casi attesti, la capacità di poter pagare, seppur a rate, i propri debiti.
Tale condizione non si configura, al contrario, nei casi in cui la difficoltà economico-finanziaria è "definitiva", come per esempio i soggetti interessati da liquidazione giudiziale che, di fatto, non possono pagare neanche a rate.
È, inoltre, precluso l’istituto della rateizzazione ai soggetti che, seppur non manifestano una situazione di insolvenza irreversibile, sono interessati da particolari procedure concorsuali che richiedono il rispetto del principio della c.d. "par condicio creditorum" (per esempio, il deposito di un accordo di ristrutturazione o di una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al D.Lgs. n. 14/2019).