Proroga del piano di rateizzazione
La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento - Proroga del piano di rateizzazione
Se un contribuente dimostra il peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria intervenuto dopo la concessione della prima rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione può concedere la rateizzazione in proroga.
La proroga, a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano oggetto dell’istanza, è richiedibile una sola volta.
AdeR, per accettare la richiesta di proroga, deve valutare il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria:
- nel caso di richiesta di proroga di una precedente rateizzazione "su semplice richiesta", verifica la dichiarazione resa dal contribuente nell’apposito modello di istanza (modello RDP);
- nel caso, invece, di richiesta di proroga di una precedente rateizzazione "documentata", verifica se i valori degli indicatori attestanti la condizione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, risultanti dall’analisi della nuova documentazione presentata, siano peggiorativi rispetto a quelli precedenti.
Una volta verificata la sussistenza delle condizioni di peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, per la determinazione del numero massimo di rate concedibili, si applicano, invece, le regole precedentemente descritte per le richieste di rateizzazione “documentata” (cfr. paragrafo "Rateizzazione a richiesta "documentata" e seguenti) indipendentemente dalla tipologia di rateizzazione per la quale viene richiesta la proroga (e quindi, anche nel caso in cui la stessa sia riferita ad una precedente rateizzazione “su semplice richiesta”).
Determinato il numero di rate concedibili in base all’analisi della nuova situazione di temporanea obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione in proroga potrà essere concessa in un numero massimo di rate pari alla differenza tra il numero di rate concedibili e il numero delle rate scadute e non pagate, alla data di accoglimento della nuova rateizzazione, dell’istanza originaria.