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Pagare attraverso una compensazione

Guida sui servizi di AdeR a portata di click - Parte seconda: quali sono i servizi di AdeR - Pagare attraverso una compensazione

Compensazione volontaria crediti erariali/debiti erariali (art. 31 DL n. 78/2010)

Il pagamento va effettuato con il modello F24 accise (codice tributo RUOL), che può essere presentato attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (servizio F24 web o F24 online), o avvalendosi di un intermediario fiscale.

Se il pagamento in compensazione riguarda solo una parte delle somme dovute, il contribuente può comunicare ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro 3 giorni dal pagamento a quali cartelle erariali vuole attribuirlo, utilizzando il modello RC1 disponibile sul sito oppure allo sportello

Il modello deve essere consegnato allo sportello.

Compensazione debiti con crediti “commerciali” (art. 28 quater DPR n. 602/1973)

Il creditore della PA deve presentare la richiesta di compensazione, il modello RC2 reperibile presso gli sportelli territoriali o richiedibile all’operatore dello sportello online, cui deve allegare la certificazione stampata dalla PCC oppure, in mancanza, l’indicazione del codice di controllo rilasciato dalla stessa Piattaforma.

La compensazione dei crediti certificati con somme in cartelle di pagamento e avvisi è possibile se i carichi riportati nelle cartelle/avvisi sono stati affidati dagli Enti creditori ad AdeR entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente la richiesta di compensazione. In presenza di un piano di rateizzazione, è possibile saldare una o più rate del piano medesimo.

Compensazione debiti di imposta con crediti erariali (art. 28 ter DPR n. 602/1973)

Infatti, l’Agenzia delle Entrate, prima di liquidare un rimborso, chiede ad Agenzia delle entrate-Riscossione se il titolare del rimborso abbia debiti iscritti a ruolo affidati dalla medesima Agenzia delle Entrate. Se il contribuente è effettivamente intestatario di cartelle o avvisi, anche non ancora notificati, di importo superiore a 1.500 euro, Agenzia delle entrate-Riscossione gli invia la proposta di compensazione ex art. 28 ter, allegando il modello per poterla accettare entro 60 giorni dalla sua ricezione. Nella proposta di compensazione sono riportati anche i debiti scaduti affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione anche da altri Enti creditori.

In caso di rifiuto della proposta o in mancanza di risposta, Agenzia delle entrate-Riscossione, ricorrendone i presupposti, attiva la procedura di pignoramento del credito, con spese aggiuntive a carico del contribuente.

Il modello di accettazione della proposta e la documentazione da allegare, descritta sul modello stesso, possono essere:

  • inviati alla PEC indicata;
  • consegnati allo sportello territoriale o attraverso lo sportello online.