Stralcio dei debiti fino a mille euro
Tutte le informazioni sullo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 2000 al 2015 (art. 1, commi da 222 a 230, Legge n. 197/2022).
Annullamento carichi affidati dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a mille euro
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l’annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:
• interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
• sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).
L’annullamento automatico di tipo “parziale” non riguarda invece le somme dovute a titolo di:
• capitale;
• rimborso spese per procedure esecutive;
• diritti di notifica.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada (DLgs n. 285/1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento “parziale” riguarda esclusivamente gli interessi (compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR. n. 602/1973) e non le predette sanzioni (che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di “capitale”).
Gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali hanno potuto esercitare (Legge di Bilancio 2023) la facoltà di non applicare l’annullamento parziale adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso, entro la stessa data, all’Agente della riscossione.
Le disposizioni introdotte dalla Legge n. 14/2023
La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023 di conversione del DL n. 198/2022) ha dato la facoltà agli enti che non hanno adottato entro il 31 gennaio 2023 il provvedimento di non applicazione all’annullamento “parziale” di farlo entro la nuova scadenza del 31 marzo 2023.
La norma citata ha consentito inoltre, agli stessi enti, di applicare l’annullamento “integrale” dei propri crediti – comprensivo quindi della quota “capitale” nonché delle eventuali spese per procedure esecutive e diritti di notifica, per il cui rimborso l’Agente della riscossione presenterà apposita richiesta all’ente creditore – adottando, entro il 31 marzo 2023, uno specifico provvedimento.
I provvedimenti, adottati dagli enti nelle forme previste dalla legislazione vigente e pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, dovevano essere comunicati ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro la medesima data del 31 marzo 2023.
La legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha poi rinviato dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei carichi rientranti nel perimetro applicativo della disposizione.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Help Desk Enti di Agenzia delle entrate-Riscossione.