Istanze "documentate" - Indicatori
Scopri come avviene la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e la determinazione del numero massimo di rate concedibili.
Per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e per la determinazione del numero massimo di rate concedibili relative alle tipologie di istanze “documentate” ed a quelle “in proroga” sono considerati i seguenti indicatori:
- per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi semplificati
- ISEE: sia per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sia per la determinazione del numero massimo di rate concedibili;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi semplificati
- Indice di Liquidità: per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria;
- Indice Alfa: una volta accertate le condizioni di accesso alla dilazione, per la determinazione del numero massimo di rate concedibili;
- per i condomini
- Indice Beta: sia per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sia per la determinazione del numero massimo di rate concedibili.
Per le persone fisiche e per le ditte individuali in regimi fiscali semplificati, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata tramite l’Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159/2013 (I.S.E.E.).
In particolare, il numero delle rate concedibili è determinato, sulla base di quanto previsto nell’allegato 1 del DM del 27 dicembre 2024.
È l’indice comunemente utilizzato per stabilire la capacità di un’impresa di far fronte agli impegni finanziari di prossima scadenza con le proprie disponibilità economiche.
La temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria si considera sussistente ed è quindi possibile accedere al beneficio della rateizzazione se il valore dell’Indice di Liquidità, calcolato dal rapporto tra (liquidità differita + liquidità corrente) e il passivo corrente, è inferiore a 1.
Il calcolo dell’Indice di Liquidità e la sua valenza costituiscono quindi la condizione per accedere o meno alla dilazione.
È il parametro che viene utilizzato, in presenza dei requisiti per accedere alla dilazione, per determinare il numero massimo delle rate concedibili relativi ad istanze presentate da soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi semplificati.
L’Indice Alfa è il valore risultante dalla seguente formula:
- per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna e gli enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico: ((importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / valore della produzione, calcolato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile) x 100;
- per le società di persone, le ditte individuali in contabilità ordinaria, le associazioni, le fondazioni, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi e gli altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e dai condomìni, non rientranti tra quelli di cui al punto precedente: ((importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / (proventi + ricavi)) x 100.
In base al valore dell’Indice Alfa il numero massimo di rate concedibili è quello risultante dalla colonna B della tabella riportata nell’allegato 2 del DM del 27 dicembre 2024.
Per le istanze di importo fino a 120.000 euro, qualora il valore dell’Indice di Liquidità sia pari o superiore a 1 o il valore dell’Indice Alfa determini un numero massimo di rate concedibili inferiore a 84, per effetto della disposizione di salvaguardia di cui all’art. 6 del DM del 27 dicembre 2024, possono essere concesse fino ad un massimo di 84 rate.
È il parametro che viene utilizzato per determinare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e per determinare il numero massimo di rate concedibili per i condomini.
È calcolato come il rapporto tra la somma del debito oggetto della richiesta di rateizzazione più l’importo del debito residuo eventualmente già in rateizzazione e le entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell’ultimo rendiconto condominiale approvato dall’Assemblea moltiplicato per 100.
La temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se l’Indice Beta è superiore al 10%.
In base al valore dell’Indice Beta il numero massimo di rate concedibili è quello risultante dalla colonna B riportata nell’allegato 3 del DM del 27 dicembre 2024.
Per le istanze di importo fino a 120.000 euro, qualora il valore dell’Indice Beta sia pari o inferiore al 10% o determini un numero massimo di rate concedibili inferiore a 84, per effetto della disposizione di salvaguardia di cui all’art. 6 del DM del 27 dicembre 2024, possono essere concesse fino ad un massimo di 84 rate.
Puoi verificare preliminarmente il numero massimo di rate concedibili utilizzando il servizio:
"Rateizzazioni documentate - Simula il numero delle rate"