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Istanze "documentate" - Indicatori

Scopri come avviene la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e la determinazione del numero massimo di rate concedibili.

Per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e per la determinazione del numero massimo di rate concedibili relative alle tipologie di istanze “documentate” ed a quelle “in proroga” sono considerati i seguenti indicatori:

  • per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi semplificati
    • ISEE: sia per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sia per la determinazione del numero massimo di rate concedibili;
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi semplificati
    • Indice di Liquidità: per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria;
    • Indice Alfa: una volta accertate le condizioni di accesso alla dilazione, per la determinazione del numero massimo di rate concedibili;
  • per i condomini
    • Indice Beta: sia per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sia per la determinazione del numero massimo di rate concedibili.

Per le persone fisiche e per le ditte individuali in regimi fiscali semplificati, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata tramite l’Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159/2013 (I.S.E.E.).
In particolare, il numero delle rate concedibili è determinato, sulla base di quanto previsto nell’allegato 1 del DM del 27 dicembre 2024.

È l’indice comunemente utilizzato per stabilire la capacità di un’impresa di far fronte agli impegni finanziari di prossima scadenza con le proprie disponibilità economiche.

La temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria si considera sussistente ed è quindi possibile accedere al beneficio della rateizzazione se il valore dell’Indice di Liquidità, calcolato dal rapporto tra (liquidità differita + liquidità corrente) e il passivo corrente, è inferiore a 1.

Il calcolo dell’Indice di Liquidità e la sua valenza costituiscono quindi la condizione per accedere o meno alla dilazione.

È il parametro che viene utilizzato, in presenza dei requisiti per accedere alla dilazione, per determinare il numero massimo delle rate concedibili relativi ad istanze presentate da soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi semplificati.
L’Indice Alfa è il valore risultante dalla seguente formula:

  • per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna e gli enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico: ((importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / valore della produzione, calcolato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile) x 100;
  • per le società di persone, le ditte individuali in contabilità ordinaria, le associazioni, le fondazioni, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi e gli altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e dai condomìni, non rientranti tra quelli di cui al punto precedente: ((importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / (proventi + ricavi)) x 100.

In base al valore dell’Indice Alfa il numero massimo di rate concedibili è quello risultante dalla colonna B della tabella riportata nell’allegato 2 del DM del 27 dicembre 2024.

Per le istanze di importo fino a 120.000 euro, qualora il valore dell’Indice di Liquidità sia pari o superiore a 1 o il valore dell’Indice Alfa determini un numero massimo di rate concedibili inferiore a 84, per effetto della disposizione di salvaguardia di cui all’art. 6 del DM del 27 dicembre 2024, possono essere concesse fino ad un massimo di 84 rate. 

È il parametro che viene utilizzato per determinare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e per determinare il numero massimo di rate concedibili per i condomini. 

È calcolato come il rapporto tra la somma del debito oggetto della richiesta di rateizzazione più l’importo del debito residuo eventualmente già in rateizzazione e le entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell’ultimo rendiconto condominiale approvato dall’Assemblea moltiplicato per 100.

La temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se l’Indice Beta è superiore al 10%.

In base al valore dell’Indice Beta il numero massimo di rate concedibili è quello risultante dalla colonna B riportata nell’allegato 3 del DM del 27 dicembre 2024.

Per le istanze di importo fino a 120.000 euro, qualora il valore dell’Indice Beta sia pari o inferiore al 10% o determini un numero massimo di rate concedibili inferiore a 84, per effetto della disposizione di salvaguardia di cui all’art. 6 del DM del 27 dicembre 2024, possono essere concesse fino ad un massimo di 84 rate.