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Decadenza dal piano di rateizzazione

Scopri le condizioni che determinano la decadenza dal piano di rateizzazione e in quali casi è possibile essere riammessi.

Fatte salve specifiche situazioni (ad esempio se il richiedente è assoggettato ad una procedura concorsuale), la decadenza dal beneficio della rateazione si verifica in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di un determinato numero di rate anche non consecutive. In particolare:

  • per le rateizzazioni già in essere all’8 marzo 2020 (la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (come previsto dal "Decreto Fiscale”, DL n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021);
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (come previsto dal "Decreto Ristori", DL n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020);
  • per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
  • per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

A seguito della decadenza:

  • l’importo residuo diventa riscuotibile, per intero, in unica soluzione.
  • se la decadenza riguarda una richiesta di rateizzazione presentata:
    • fino al 15 luglio 2022 il debito può comunque essere nuovamente rateizzato solo se, alla data di presentazione della nuova richiesta, viene regolarizzato l’importo corrispondente a quello delle rate che risultano scadute alla stessa data. In questo caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data;
    • dal 16 luglio 2022, il carico oggetto del precedente provvedimento di dilazione non può essere più rateizzato.

La decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza stessa.