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Legge n. 87/2023

Definizione agevolata e inosservanza dell’obbligo vaccinale: tutte le novità introdotte dal DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023.

Il Decreto legge n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha differito al 30 giugno 2023 il termine per aderire alla Definizione agevolata, posticipando le scadenze per i successivi adempimenti. 

Lo stesso Decreto ha, inoltre, prorogato al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa di 100 euro per il mancato rispetto dell‘obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. Conseguentemente, sono sospesi fino a tale data anche i termini di pagamento della sanzione.

Vediamo nel dettaglio le misure introdotte dal Decreto legge n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023.

L’art.4 del DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha introdotto le seguenti novità in materia di Definizione agevolata:

  • Differimento dal 30 aprile al 30 giugno 2023 del termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater) prevista dalla Legge n. 197/2022;
  • Differimento dal 30 giugno al 30 settembre 2023 del termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la “Comunicazione delle somme dovute” per il perfezionamento della Definizione agevolata.

Conseguentemente, la norma ha previsto che il pagamento dei carichi compresi nella Definizione agevolata deve essere effettuato:

  • in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (non più entro il 31 luglio 2023);
  • nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, di pari ammontare, scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
    In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Infine, in ragione di tali differimenti, viene posticipata dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 la data in cui le dilazioni di pagamento sospese, riferite a cartelle contenute all’interno della domanda di Definizione agevolata accolta dall’Agente della riscossione, saranno automaticamente revocate.

Per maggiori dettagli, consulta la sezione dedicata alla Definizione agevolata.

L’art. 3 del DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha prorogato al 30 giugno 2024 il termine di sospensione di tutte le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni previste per i soggetti inadempienti all’obbligo di vaccinazione Covid (art. 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del DL n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021). Conseguentemente, sono sospesi fino a tale data anche i termini di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro.

La sospensione dei termini di pagamento, che riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2024, riguarda anche quegli atti affidati agli operatori postali prima del periodo di sospensione e consegnati ai destinatari dopo l’entrata in vigore della Legge n. 199/2022 come modificata dal Decreto Legge n. 51/2023.

Per maggiori dettagli, consulta la pagina dedicata all’inosservanza dell’obbligo vaccinale.