Legge n. 51/2022 - Rateizzazione quote latte
L’articolo 19 del DL n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 51/2022, ha previsto, in materia di debiti relativi alle quote latte, la possibilità di accedere, successivamente all’iscrizione a ruolo di tali debiti, alla specifica rateizzazione di cui all’art. 8-quater del Decreto n. 5/2009.
Le specifiche indicazioni relative ai requisiti per accedere alla rateizzazione di cui all'articolo 8-quater del DL n. 5/2009 e le caratteristiche della stessa sono riportate nel provvedimento AGEA n. 33664 dell’8 maggio 2023 così come modificato dal provvedimento AGEA n. 64012 del 30 agosto 2023 e dal provvedimento AGEA n. 90078 del 1° dicembre 2023.
Come chiedere la rateizzazione ex art. 8-quater del DL n. 5/2009
È possibile richiedere la rateizzazione all’ AGEA tramite Agenzia delle entrate-Riscossione a pena di decadenza:
- entro il 31 dicembre 2023 per debiti ricompresi in atti della riscossione notificati dal 1° aprile 2019 all’8 maggio 2023;
- entro 60 giorni dalla notifica del primo atto della riscossione nel caso in cui alla data dell’8 maggio 2023 non sia stato notificato dall’Agente della riscossione alcun atto di riscossione.
Decorsi tali termini (il 31 dicembre 2023 per la fattispecie di cui al punto a. oppure i 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione per la fattispecie di cui al punto b.) non è più consentita la presentazione dell’istanza di rateizzazione di cui all’art. 8-quinquies 1 del DL n. 5/2009.
La richiesta deve essere effettuata trasmettendo l’apposito modello disponibile sul sito di Agea, unitamente alla documentazione di riconoscimento del richiedente, alla casella PEC della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate Riscossione di riferimento. L’elenco delle caselle PEC è riportato all’interno del modello stesso.