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Legge n. 15/2025

La Legge n. 15/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha disposto significativi interventi in materia di Definizione agevolata delle cartelle.

L’art.3-bis, commi 1 e 2 della Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo  per aderire alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze,  delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” - per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto. 

Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblica sul proprio sito entro venti giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto.

Nella domanda il contribuente deve indicare, oltre ai debiti per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata. 
In particolare, in base a quanto previsto dalla legge:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025
    oppure
  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il 30 aprile 2025, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione invia ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata sono, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.