Legge n. 100/2023
Il “Decreto Alluvione” (Decreto legge n. 61/2023), convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023, ha previsto interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza alluvionale che si è verificata a partire dal 1° maggio 2023 tra i quali la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché di termini amministrativi.
Vediamo nel dettaglio le misure in favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall’emergenza (vedi allegato n. 1 del Decreto legge).
Sospensione dei termini relativi a versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.
Sono altresì sospesi i versamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio, oppure riferite alle somme dovute a titolo di Definizione agevolata di cui agli artt. 3 e 5 del DL n. 119/2018 (“Rottamazione-ter” e “Definizione agevolata per le risorse proprie UE”).
I termini di pagamento riprenderanno a decorrere dal 1° settembre 2023.
Sospensione fino al 31 agosto 2023 delle attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione.
Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del “Decreto Alluvione” i termini e le scadenze della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” prevista dalla Legge n. 197/2022 e s.m.i), sono prorogati di 3 mesi:
- la domanda di adesione poteva essere presentata entro il 30 settembre 2023;
- Agenzia delle entrate-Riscossione ha trasmesso la Comunicazione delle somme dovute entro il 31 dicembre 2023;
- la scadenza della prima o unica rata era prevista per il 31 gennaio 2024 e la scadenza della seconda rata, per il 28 febbraio 2024. Successivamente, la Legge n. 18/2024 ha prorogato al 15 marzo le prime due rate ma grazie ai 5 giorni di tolleranza, il pagamento è stato considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024;
- la terza rata è scaduta il 31 maggio ma grazie ai 5 giorni di tolleranza, il pagamento è stato considerato tempestivo se effettuato entro il 5 giugno 2024;
- la quarta rata è scaduta il 31 agosto. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, il pagamento è stato considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 9 settembre 2024;
- la quinta rata è scaduta il 31 ottobre. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, il pagamento è stato considerato tempestivo se effettuato entro il 5 novembre 2024;
- la sesta rata è scaduta il 28 febbraio. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge il pagamento è stato considerato tempestivo se effettuato entro il 5 marzo 2025.
Nel caso di pagamento rateale, la settima rata scade il 31 maggio 2025. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 9 giugno 2025.