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Inosservanza dell’obbligo vaccinale

La Legge n. 15/2025 di conversione del DL n. 202/2024, ha previsto l’interruzione definitiva dei procedimenti sanzionatori non ancora conclusi e l’annullamento delle sanzioni pecuniarie già irrogate.

Il DL n. 44/2021, modificato dal DL n. 1/2022 (convertito con modificazioni dalla Legge n.18/2022), ha esteso l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni. Nello stesso decreto è stata prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per i soggetti di cui agli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, che a far data dal 1° febbraio non risultino in regola con gli obblighi vaccinali.

Successivamente, il DL n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ha differito tale obbligo dal 1° febbraio al 15 giugno 2022.

In seguito, la Legge n.199/2022 ha sospeso dal 31 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 tutte le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni previste per i soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale. Per effetto della medesima legge sono stati sospesi fino al 30 giugno anche i termini di pagamento della sanzione amministrativa (100 euro) irrogata con gli avvisi di addebito emessi prima del 31 dicembre 2022.

Con il DL n. 51/2023, convertito con modificazioni nella Legge n. 87/2023, è stato prorogato al 30 giugno 2024 il termine di sospensione di tutte le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni previste per i soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale.

L’art. 4, comma 1-bis della Legge n. 18/2024 ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di sospensione di tutte le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni previste per i soggetti inadempienti all’obbligo di vaccinazione Covid (art. 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del DL n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021). 

Infine la Legge n. 15/2025 di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), ha previsto l’interruzione definitiva dei procedimenti sanzionatori di cui all’articolo 4 -sexies del DL n. 44, non ancora conclusi, e l’annullamento delle sanzioni pecuniarie già irrogate.
I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali sanzioni pecuniarie, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per le medesime sanzioni, alla data in vigore del Dl n. 202/2024.