Definizione agevolata bolli auto Abruzzo
Tutte le informazioni sulla Definizione agevolata delle cartelle relative alla tassa automobilistica della Regione Abruzzo, dovuta per gli anni 2009 e 2010.
La Legge regionale n. 23/2023 (articoli da 1 a 9) ha introdotto la Definizione agevolata dei carichi, affidati all’Agente della riscossione dal 1° luglio 2022 al 6 giugno 2023, relativi alle tasse automobilistiche dovute alla Regione Abruzzo per gli anni 2009 e 2010 e non corrisposte nei modi e nei termini di cui all’articolo 33, comma 28, della Legge 12 novembre 2011, n. 183.
Tali tasse erano state sospese a causa del sisma ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3780/2009 e s.m., e relativamente ai soli Comuni di cui ai Decreti del Commissario Delegato n. 3/2009 e n. 11/ 2009.
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale, quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive già avviate dall’Agente della riscossione e le spese di notifica della cartella di pagamento (5,88 euro).
Non sono invece da corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché a titolo di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Non è previsto il rimborso di quanto già versato.
La Legge regionale n. 23/2023 ha, inoltre, stabilito il seguente piano dei pagamenti:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- oppure nel numero massimo di 3 rate, la prima delle quali di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della Definizione, entro il 31 ottobre 2023 e le successive con scadenza al 30 novembre 2023 e al 31 gennaio 2024. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
Per i pagamenti sono stati previsti i cinque giorni di tolleranza.