Rottamazione-ter
L’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 ha introdotto la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, in favore di tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
La Definizione agevolata prevede la possibilità estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Per usufruire della "Rottamazione-ter", l’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 ha previsto la scadenza del 30 aprile 2019 come termine ultimo per presentare la dichiarazione di adesione.
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
• recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
• crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Il DL n. 119/2018 ha altresì previsto l’accesso automatico ai benefici della “Rottamazione-ter”, senza necessità di presentare alcuna dichiarazione di adesione, per i debiti che risultano:
• già oggetto di “Rottamazione-bis” (DL 148/2017), nel caso in cui le rate del piano di Definizione agevolata a suo tempo concesso, in scadenza nei mesi di luglio/settembre/ottobre 2018, siano stati regolarizzati entro il 7 dicembre 2018;
• già oggetto di precedenti “Rottamazioni”, indipendentemente dal pagamento delle rate del piano di Definizione precedentemente concesso, ed intestati a soggetti che risultavano risiedere in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
Il Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla L n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire alla "Rottamazione-ter", fissando la scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019.
L’agevolazione ha interessato solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla “Rottamazione-ter” già presentate entro il 30 aprile 2019.
La Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha previsto la riammissione ai benefici della “Rottamazione-ter” per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro il 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per il pagamento, rispettivamente, al 30 aprile 2022 e 31 luglio 2022.
Inoltre, la stessa Legge, ha stabilito che, per le rate in scadenza nell’anno 2022, il pagamento sia considerato tempestivo, se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.
Il termine per pagare le rate in scadenza nel 2023 è stato fissato al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.
Per il pagamento entro questo termine la norma ha previsto i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Il "Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 22 maggio 2021, ha previsto lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).
Le modalità dell’annullamento dei debiti sono state disposte dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - pdf del 14 luglio 2021 che ha fissato al 31 ottobre 2021 la data di cancellazione delle posizioni interessate.
Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” di cui all’art. 3 DL n. 119/2018, all’art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.
I beneficiari dello “Stralcio” sono:
- le persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle misure introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.
La medesima possibilità è stata altresì prevista dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e “Rottamazione-bis”) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.
Se vuoi chiedere una “rateizzazione” vai alla sezione dedicata.