Definizione agevolata per le risorse proprie UE
L’articolo 5 del Decreto Legge n. 119/2018 ha esteso la Definizione agevolata ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di ''risorse proprie tradizionali'' dell’Unione Europea (tariffe doganali) e di IVA riscossa all’importazione.
Si tratta di carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
La norma prevede la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo a titolo di risorse proprie UE, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni.
Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedere esecutive e diritti di notifica, oltre che un importo dovuto a titolo di interessi di mora calcolato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha previsto la riammissione ai benefici della “Definizione agevolata UE” per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro il 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per il pagamento, rispettivamente, al 30 aprile 2022 e 31 luglio 2022.
Inoltre, la stessa Legge, ha stabilito che, per le rate in scadenza nell’anno 2022, il pagamento sia considerato tempestivo, se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.
Il termine per pagare le rate in scadenza nel 2023 è stato fissato al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.
Per il pagamento entro questo termine la norma ha previsto i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Se il pagamento avviene oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfeziona e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Per conoscere tutti i dettagli sulle misure previste dal Decreto Sostegni-ter visita la pagina sulla Legge n. 25/2022.
I soggetti decaduti dalla “Definizione agevolata UE” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle misure introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.
La medesima possibilità è stata altresì prevista dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e “Rottamazione-bis”) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.
Se vuoi chiedere una “rateizzazione” vai alla sezione dedicata.